Art. 5.
(Compiti dei Consigli).

      1. I Consigli esprimono pareri e raccomandazioni relativamente ai riflessi sullo stato e sul benessere dei militari in relazione alle disposizioni e alle norme riguardanti il servizio, i trasferimenti, la formazione professionale dei militari e che sono escluse, in quanto inerenti il servizio e la disciplina, dalla competenza delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1.
      2. I Consigli hanno inoltre competenza relativamente alla tutela e al benessere del personale impegnato in servizio collettivo al di fuori del territorio nazionale.
      3. Ciascun Consiglio presenta annualmente al Ministro della difesa o al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sulla condizione militare. Il Ministro trasmette la relazione, con le eventuali osservazioni, al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

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